Mitzvà positiva 199
Far sì che il collaterale sia disponibile al creditore
"Come il sole cala, sicuramente restituirai il pegno a lui"—Deuteronomio 24:13.
Un creditore è tenuto a restituire una garanzia per un debito al proprietario ebreo quando gli serve. Se la garanzia è un oggetto che ha bisogno durante il giorno, ad esempio attrezzi per il suo mestiere o abbigliamento, il creditore deve restituirlo al debitore ogni giorno, prendendone possesso solo nella notte. Se l'oggetto gli serve durante la notte, ad esempio lenzuona, coperte o pigiami, deve restituirli di notte e prenderne possesso di giorno.
Mitzvà negativa 240
Trattenere il collaterale dal debitore quando gli serve
"Non dormirai quanto tieni la sua cauzione"—Deuteronomio 24:12.
È vietato a un creditore trattenere il collaterale di un debito dal suo proprietario, il debitore, quando non può farne a meno per via della sua povertà (vedi Mitzvà positiva 199).
Piuttosto, deve restituirgli l'oggetto, se usato durante il giorno, per la giornata, se usato durante il giorno, per la notte. Come è scritto nella Mishnà, "Egli deve restituire il cuscino di notte e l'aratro di giorno".
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